Articolo 3 – Domanda di accoglimento "Regolamento di accoglimento e riscossione delle rette "
1. L’ammissione dell’Ospite ai servizi residenziali è condizionata all’esplicito consenso dell’interessato o del suo legale rappresentante ed è preceduta dalla domanda di accoglimento, compilata su apposito modulo predisposto dall’A.S.P. “Casa per Anziani” (mod. A), comprensiva della certificazione medica (Mod. B). L’istanza può essere firmata dall’interessato, da un familiare, dai responsabili dei servizi sociali di base dei Comuni o dal Sindaco del Comune di residenza, ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Ciascuna istanza, una volta verificatane la completezza e la regolarità, viene registrata al Protocollo Generale dell’A.S.P. “Casa per Anziani”, quindi inserita in un apposito elenco numerato, con riporto annuale. Il responsabile dell’Istruttoria rilascerà copia dell’elenco sintetico della documentazione presentata.
3. Al ricevimento della domanda l’Ente provvederà a dare opportuna informazione al Comune di residenza dell’Ospite ed a trasmettere i dati sanitari e socio-assistenziali all’U.V.D. La domanda per gli ospiti non autosufficienti verrà inserita in lista di attesa solo e nel momento in cui gli uffici dell’Asp riceveranno conferma dell’avvenuta valutazione distrettuale (U.V.D.) da parte della locale Azienda per l’Assistenza Sanitaria di competenza.
4. La domanda ha validità 6 mesi, ed è più volte rinnovabile da parte del richiedente prima di ciascuna scadenza, mediante semplice comunicazione, con modello predisposto dall’Ente. Le domande scadute, non rinnovate, e quelle di coloro che abbiano rinunciato all’accoglimento, perdono di efficacia, con cancellazione dall’elenco di cui al precedente comma 2.
Art. 4 valutazione delle domande di accoglimento
Gli accoglimenti sono disposti in base ai principi generali di seguito elencati secondo il seguente ordine di priorità, comunque tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ente:
1.1 urgenza del territorio del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli, valutata in sede di Unità di Valutazione Distrettuale e comunicata alla struttura;
1.2 ordine cronologico (n° di protocollo) così come previsto dall’art.3, comma 3.
ANNO 2021
Tempi medi d'attesa 41,98 gg.
ANNO 2020
Tempi medi d'attesa 82,04 gg.
ANNO 2019
Tempi medi d'attesa 50,14