Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro M. Brunetti”

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Disposizioni Generali

 

In attuazione della legge 190/2012, contenente norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione, è stato emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").  

 

Il principio della trasparenza, definita ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, viene posto a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D. Lgs. n. 33/2013, introduce significative novità:

  • riordina e sistemizza gli obblighi di pubblicità che già gravavano sulle amministrazioni, riunendo in un testo normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose prescrizioni disseminate in varie leggi. La sistematizzazione riguarda, in particolare, le informazioni relative ad aspetti rilevanti dell'organizzazione e del personale (curricula, incarichi, retribuzione, valutazione dei dirigenti, consulenze, dati sul personale, recapiti, ecc.) [Capo I]. Oggetto di riaggregazione sono anche le informazioni utili alla fruizione dei servizi on-line, anche nell'ottica della accessibilità dei servizi medesimi (carte dei servizi, tempi medi di pagamento, informazioni sui procedimenti, moduli e formulari, customer satisfaction, ecc.) [Capo IV]
  • amplia gli obblighi di pubblicità on-line in materia di opere pubbliche e contratti pubblici, pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente;

  • introduce ulteriori obblighi di informazione, come i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico e del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (con il loro consenso); gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza; le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

Accesso civico

La legge riconosce in capo a "chiunque" un nuovo diritto di "accesso civico" alle informazioni e dati per i quali risulti non adempiuto l’obbligo di pubblicità. L'accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni ed i dati che in base alla "normativa vigente" (art. 5, c. 3) devono essere pubblicati e, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, il cittadino ha il diritto di richiederli al Responsabile della trasparenza. La richiesta non va motivata, è gratuita e l'amministrazione deve procedere alla pubblicazione entro 30 giorni.

Open data

Documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (art. 7) e sono riutilizzabili con obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità.
Questo contribuisce in modo significativo alla diffusione di questo approccio culturale (prima ancora che tecnologico o giuridico).

Qualità dei dati

La legge pone una particolare attenzione al tema della qualità dei dati, declinata in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità dei dati ai documenti originali. E' un principio che responsabilizza le amministrazioni nella gestione dei dati, evitando nello stesso tempo che questi requisiti siano pretesto per limitare/ostacolare la "disclosure" delle informazioni ("l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti": art. 6, 2° comma).

Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)

Si informa il pubblico che i dati personali pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente, sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Il  Responsabile della prevenzione della corruzione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25/2014 è individuato nella persona del Direttore Generale dell'Azienda. il ruolo di Direttore generale  è attualmente ricoperto dalla dott.ssa Chiara Franceschini, nominata con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 29/2014 e n. 9 del 29/03/2016.

Ai sensi dell’art. 43 c. 1 del D. Lgs. 33/2013 la dott.ssa Chiara Franceschini assume anche il ruolo di “Responsabile per la trasparenza”.

Dal 01/09/2016 il ruolo di Direttore Generale è ricoperto dalla dott.ssa Maria Pia Zamparo, nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 22/08/2016. Da tale data pertanto la dott.ssa Maria Pia Zamparo assume anche i ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.

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